ARTICOLO 9
Riferimenti Normativi PASSIVI
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TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 32 del 1999 Articolo 14
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 21 del 2000 Articolo 8
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 11 del 2001 Articolo 10
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(Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali) l. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento programmati dagli enti locali, loro consorzi. aziende ed altri enti da essi dipendenti, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di lire 4.200 milioni annui con decorrenza dall'anno 2000 al 2019 recante, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 25/1980, una spesa complessiva a carico della Regione di lire 84.000 milioni. 2. Il limite d'impegno di cui al comma 1 al netto della somma di lire 200 milioni finalizzati agli interventi di cui alla l.r. 27 luglio 1998, n.26, sarà prioritariamente utilizzato per la concessione del concorso regionale al finanziamento degli interventi giudicati ammissibili nell'anno 1998 con deliberazione della Giunta regionale e che non saranno ammessi al cofinanziamento per esaurimento dei limite d'impegno, quinta annualità, autorizzato con l'articolo 14 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12, in attuazione degli indirizzi generali stabiliti con la stessa deliberazione. 3. Il concorso regionale, da autorizzarsi in conformità al disposto di cui all'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992. n. 46, non potrà essere superiore: a) al TUS alla data del l° gennaio 1999 applicato all'importo delle spese ammesse al cofinanziamento regionale nei seguenti casi: a1) opere realizzate da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato democratico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell'anno precedente; a2) opere finalizzate alla realizzazione di interventi attinenti il settore igienico-sanitario, di adeguamento alle norme di sicurezza, di abbattimento di barriere architettoniche e di consolidamento degli abitati; a3) opere realizzate da comunità montane; a4) opere realizzate da comuni associati; a5) opere realizzate da consorzi o altri soggetti pubblici non di tipo economico, non aventi carattere imprenditoriale e non svolgenti attività che generano rientri finanziari autonomi; b) al TUS alla data del l0 gennaio 1999 diminuito dello 0,50 per cento applicato all'importo delle spese ammesse cofinanziamento regionale nei seguenti casi: b1) opere realizzate da Province, singolarmente o in associazione con altri enti; b2) opere realizzate da aziende speciali; b3) opere realizzate da aziende municipalizzate; b4) opere realizzate da soggetti pubblici di tipo economico ed a carattere imprenditoriale svolgenti attività che generano rientri finanziari autonomi; b5) opere realizzate da comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato democratico Istat, ancorché provvisorio al 31 dicembre dell'anno precedente. 4. Il concorso regionale sarà corrisposto annualmente ai soggetti beneficiari o loro cessionari, in misura costante con decorrenza dall'anno in cui ha inizio l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere e per un periodo pari a quello dell'ammortamento dei mutui stessi. 5. Le somme occorrenti per l'erogazione dei concorso regionale sono iscritte ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 6200279 dello stato di previsione della spesa.
Riferimenti Normativi ATTIVI
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale MARCHE Numero 25 del 1980 Articolo 22
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale MARCHE Numero 12 del 1998 Articolo 14
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale MARCHE Numero 46 del 1992 Articolo 8
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