LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 11-05-1999
REGIONE MARCHE

Provvedimento generale di rifinanziamento o modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1999).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 53
del 21 maggio 1999
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 6

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43  

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 8 del 1999

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 27 del 2000 Articolo 1

Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:

ARTICOLO 9

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 32 del 1999 Articolo 14

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 21 del 2000 Articolo 8

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 11 del 2001 Articolo 10

(Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati 
dagli enti locali)
  l. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei 
programmi di intervento programmati dagli enti locali, loro consorzi. 
aziende ed altri enti da essi dipendenti, è autorizzato un limite di 
impegno di durata massima ventennale di lire 4.200 milioni annui con 
decorrenza dall'anno 2000 al 2019 recante, ai sensi dell'articolo 22 
della l.r. 25/1980, una spesa complessiva a carico della Regione di 
lire 84.000 milioni.
2. Il limite d'impegno di cui al comma 1 al netto della somma di lire 
200 milioni finalizzati agli interventi di cui alla l.r. 27 luglio 
1998, n.26, sarà prioritariamente utilizzato per la concessione del 
concorso regionale al finanziamento degli interventi giudicati 
ammissibili nell'anno 1998 con deliberazione della Giunta regionale e 
che non saranno ammessi al cofinanziamento per esaurimento dei limite 
d'impegno, quinta annualità, autorizzato con l'articolo 14 della l.r. 
5 maggio 1998, n. 12, in attuazione degli indirizzi generali stabiliti 
con la stessa deliberazione.
3. Il concorso regionale, da autorizzarsi in conformità al disposto di 
cui all'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992. n. 46, non potrà 
essere superiore:
a) al TUS alla data del l° gennaio 1999 applicato all'importo delle 
spese ammesse al cofinanziamento regionale nei seguenti casi:
a1) opere realizzate da comuni con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti, come risulta dal dato democratico Istat, ancorché 
provvisorio, al 31 dicembre dell'anno precedente;
a2) opere finalizzate alla realizzazione di interventi attinenti il 
settore igienico-sanitario, di adeguamento alle norme di sicurezza, di 
abbattimento di barriere architettoniche e di consolidamento degli 
abitati;
a3) opere realizzate da comunità montane;
a4) opere realizzate da comuni associati;
a5) opere realizzate da consorzi o altri soggetti pubblici non di tipo 
economico, non aventi carattere imprenditoriale e non svolgenti 
attività che generano rientri finanziari autonomi;
b) al TUS alla data del l0 gennaio 1999 diminuito dello 0,50 per cento 
applicato all'importo delle spese ammesse cofinanziamento regionale 
nei seguenti casi:
b1) opere realizzate da Province, singolarmente o in associazione con 
altri enti;
b2) opere realizzate da aziende speciali;
b3) opere realizzate da aziende municipalizzate;
b4) opere realizzate da soggetti pubblici di tipo economico ed a 
carattere imprenditoriale svolgenti attività che generano rientri 
finanziari autonomi;
b5) opere realizzate da comuni con popolazione superiore a 5.000 
abitanti, come risulta dal dato democratico Istat, ancorché 
provvisorio al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il concorso regionale sarà corrisposto annualmente ai soggetti 
beneficiari o loro cessionari, in misura costante con decorrenza 
dall'anno in cui ha inizio l'ammortamento dei mutui contratti per la 
realizzazione delle opere e per un periodo pari a quello 
dell'ammortamento dei mutui stessi.
5. Le somme occorrenti per l'erogazione dei concorso regionale sono 
iscritte ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 
6200279 dello stato di previsione della spesa.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale MARCHE Numero 25 del 1980 Articolo 22

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale MARCHE Numero 12 del 1998 Articolo 14

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale MARCHE Numero 46 del 1992 Articolo 8

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